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Sanita’ e contenimento costi: Modifica dell’ ordinanza sull’ assicurazione malattie in Svizzera

epa03147332 A Swiss national flag flies at half-mast at the government building, or Bundeshaus, in Bern, Switzerland, 16 March 2012. Twenty-eight people, including 22 children, who died in a bus accident inside a tunnel in Sierre in the Swiss canton of Valais while returning from a skiing holiday to Belgium. EPA/LUKAS LEHMANN

Il Consiglio federale ha adottato le modifiche dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) concernenti la fatturazione delle analisi di laboratorio, il passaggio nel corso dell’anno a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni (modello di assicurazione alternativo) nonché l’obbligo di notifica per gli assicuratori nei confronti dei Cantoni. La revisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

La modifica del 1° luglio 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) richiede un adeguamento dell’OAMal ai fini dell’attuazione del primo pacchetto di misure di contenimento dei costi. Questo e altri adeguamenti dell’OAMal sono stati oggetto di una procedura di consultazione dal 18 ottobre 2023 al 1° febbraio 2024. Sulla base dei risultati della consultazione, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° gennaio 2025 le tre seguenti modifiche.

Fatturazione delle analisi di laboratorio

La fatturazione delle analisi di laboratorio è stata adeguata al fine di promuovere le tariffe forfettarie. Se i partner tariffali si accorderanno su tariffe forfettarie per determinate cure ambulatoriali, le analisi di laboratorio saranno comprese in queste tariffe e non saranno quindi più fatturate separatamente.

Passaggio nel corso dell’anno a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni

D’ora in poi, gli assicuratori beneficeranno di maggiore flessibilità. Secondo la legislazione vigente, i titolari di un’assicurazione con libera scelta dei fornitori di prestazioni (libera scelta del medico) e con franchigia opzionale possono passare a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni (modello di assicurazione alternativo) soltanto alla fine dell’anno civile. Dal 1° gennaio 2025, questi assicurati potranno passare anche nel corso dell’anno a un modello di assicurazione alternativo (p. es. medico di famiglia, HMO o telemedicina) presso il proprio assicuratore. Questo è particolarmente vantaggioso per gli assicurati che vedono cambiare la propria situazione finanziaria e cercano un modo per ridurre l’onere dei premi. Il passaggio a un altro assicuratore nel corso dell’anno continuerà a non essere consentito. Lo stesso vale per il passaggio nel corso dell’anno da un modello di assicurazione alternativo a un altro presso lo stesso assicuratore.

Obbligo di notifica dell’importo di compensazione


Gli assicuratori saranno tenuti a notificare ai Cantoni l’importo di compensazione versato agli assicurati nell’ambito della riduzione volontaria delle riserve.

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