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Assicurazione di base: adeguamento prestazioni dal 1 gennaio in Svizzera

epa03147332 A Swiss national flag flies at half-mast at the government building, or Bundeshaus, in Bern, Switzerland, 16 March 2012. Twenty-eight people, including 22 children, who died in a bus accident inside a tunnel in Sierre in the Swiss canton of Valais while returning from a skiing holiday to Belgium. EPA/LUKAS LEHMANN

Il 1° gennaio 2025 entreranno in vigore diverse modifiche dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre). L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assumerà ora i costi della cosiddetta terapia con ortesi cranica in caso di fusione prematura delle suture craniche nei lattanti quando non sono soddisfatte le condizioni per l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione per l’invalidità (AI).

Inoltre, il programma di individuazione precoce del carcinoma del colon del Cantone di Soletta sarà esentato dalla franchigia.

Nell’OPre e nei relativi allegati è disciplinata la rimunerazione delle prestazioni da parte dell’AOMS. Dopo aver sentito le commissioni competenti, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha deciso diverse modifiche.

Pertanto, dal 1° gennaio 2025 la terapia con ortesi cranica, detta anche terapia con caschetto, sarà inserita nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp). Essa viene utilizzata per indirizzare la crescita del cranio in presenza di deformazioni della testa dei lattanti. L’assunzione dei costi da parte dell’AOMS è limitata: la terapia con caschetto è rimunerata soltanto se utilizzata dopo un intervento chirurgico minimamente invasivo per il trattamento della craniosinostosi (fusione prematura delle suture craniche) nei lattanti di età inferiore ai sei mesi. Non sono invece assunti i costi per le deformazioni posizionali del cranio, ossia le deformazioni dovute a fattori esterni come il posizionamento solo su un lato della testa del lattante con suture craniche ancora aperte.

Le craniosinostosi che richiedono un intervento chirurgico sono riconosciute come infermità congenite, per cui l’AI assume i costi dei provvedimenti sanitari necessari per il trattamento. Pertanto, l’AOMS assumerà ora i costi soltanto quando non sono soddisfatte le condizioni per l’assunzione dei costi da parte dell’AI (p. es. bambino con statuto di richiedente l’asilo).

Individuazione precoce del carcinoma del colon – esenzione dalla franchigia

Dal 2013 i costi degli esami per l’individuazione precoce del carcinoma del colon nelle persone tra i 50 e i 69 anni (identificazione di sangue occulto nelle feci ogni due anni oppure colonscopia ogni dieci anni) sono assunti dell’AOMS.

Su richiesta, la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) prevede la possibilità di esentare dalla franchigia le prestazioni attuate nel quadro di programmi di prevenzione. Ciò avviene già in 14 Cantoni: Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Ticino, Uri, Vaud e Vallese. A partire dal 1° gennaio 2025, saranno esentate dalla franchigia anche le prestazioni erogate nel quadro del programma di individuazione precoce del Cantone di Soletta.

Oltre a queste modifiche, è stata apportata una serie di ulteriori adeguamenti dell’OPre e dei suoi allegati.

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